Domande frequenti – Riscatti
In questa pagina sono sintetizzate le risposte ai quesiti più comuni; per inviare nuove domande scrivere qui.
Il riscatto, è il ritiro in tutto o in parte del capitale maturato dall’aderente che perde i requisiti di partecipazione a Fondo Giornalisti e non ha raggiunto quelli necessari per poter richiedere la prestazione pensionistica in rendita.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione: pensionamento con meno di 5 anni di adesione al Fondo Giornalisti, dimissioni o licenziamento, invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3, cambio categoria giuridica per nomina Dirigente, cambio contratto azienda, mobilità, altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. fallimento dell’azienda, licenziamenti collettivi) precedute da un periodo di C.I.G. ordinaria o straordinaria, procedure di esodo incentivato, decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Si.
Le somme riscattate per: invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, morte dell’aderente, sono tassate con una aliquota del 15%, che al sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.
Le somme riscattate per: dimissioni, licenziamento, pensionamento con meno di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, nomina a dirigente, cambio di contratto, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sono tassate con una aliquota del 23%.
Per i lavoratori già iscritti alla data del 1° gennaio 2007 si applicano differenti regimi di tassazione facendo riferimento alla data in cui si è maturato il montante per cui viene richiesta la prestazione.
Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicato ai montanti maturati prima del 1 gennaio 2007 si rimanda al documento sul regime fiscale
No, non è prevista alcuna penale.
Sì, poichè si è interrotto il rapporto di lavoro presso l’azienda e puoi scegliere se richiedere il riscatto parziale o totale della posizione.
In caso di riscatto totale, la tassazione agevolata (tra il 15% e il 9%) sarà applicata alla metà delle somme. Al restante 50% si applicherà un’aliquota del 23%.
Non è possibile richiedere il riscatto totale, perché non si è interrotto il rapporto di lavoro con l’azienda, ma, se la cassa integrazione è di almeno 12 mesi a 0 ore può essere richiesto un riscatto parziale (50% della posizione).
Se la cassa integrazione è seguita da licenziamento può essere richiesto un riscatto totale della posizione.
Il lavoratore deve presentare la richiesta attraverso la propria Area riservata, debitamente compilata e firmata e la documentazione richiesta è diversa per ogni tipologia di riscatto.
Dopo l’avvenuto pagamento, il Fondo Giornalisti invia, al domicilio comunicato dall’aderente, il prospetto riepilogativo del conteggio effettuato. L’anno successivo il riscatto, entro i termini previsti per legge, l’aderente riceverà il modello CU utile alla dichiarazione dei redditi.
Il riscatto viene liquidato entro 180 giorni dall’accettazione della richiesta.
Nel caso in cui avvenga il decesso dell’aderente prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi solo nel caso in cui l’aderente non abbia designato dei soggetti. In questo ultimo caso la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati dall’iscritto secondo le misure indicate nella designazione.
La liquidazione del capitale segue l’asse ereditario.
Il capitale versato viene liquidato al tutore dei minori in presenza del decreto del Giudice Tutelare.
Non sono previsti costi.
Si devono presentare i seguenti documenti:
- modulo riscatto per decesso;
- certificato di morte;
- stato di famiglia storico a nome del defunto;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’esistenza, le generalità e il titolo dei richiedenti;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale degli eredi legittimi o designati;
- dichiarazione del giudice tutelare in caso di minori di età.
Il riscatto viene liquidato entro 180 giorni dall’accettazione della richiesta di riscatto per decesso.
NO, nel caso avvenga il decesso di un aderente che non abbia designato un soggetto prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi.
SI, l’aderente ha facoltà di variare o revocare una designazione dei soggetti già effettuata.
Per effettuare la designazione bisogna accedere alla propria Area riservata
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