Domande frequenti
In questa pagina sono sintetizzate le risposte ai quesiti più comuni; per inviare nuove domande scrivere qui.
Il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani è un ente senza scopo di lucro istituito dalla Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e dalla Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) con l’obiettivo di disporre prestazioni pensionistiche complementari a quelle obbligatorie di base. Il suo funzionamento è disciplinato dal D.lgs. 252/2005 e dallo statuto.
Il Fondo Giornalisti opera in regime tecnico di contribuzione definita, con capitalizzazione individuale dei contributi e dei relativi rendimenti. Ciò significa che l’ammontare dei versamenti effettuati è stabilito direttamente dall’iscritto.
Destinatari del Fondo sono:
– i giornalisti del settore già iscritti al 28 aprile 1993 al “Fondo sindacale di previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani”;
– i giornalisti professionisti con contratto di lavoro dipendente, perfezionatosi a partire dal 29 aprile 1993, in possesso delle qualifiche di cui all’art. 11 del CCNL, ed i direttori, i vice direttori ed i condirettori rientranti nel campo di applicazione del CCNL medesimo.
– i professionisti, i pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina collettiva di cui alla nota a verbale dell’art. 1 CCNL e, quindi, i giornalisti dipendenti da emittenti radiotelevisive di ambito locale, ai quali si applica il contratto AERANTI – CORALLO – FNSI e ai giornalisti ai quali si applica il contratto USPI – FNSI.
Inoltre, mediante il solo apporto del TFR e di un eventuale contributo a proprio esclusivo carico (senza il contributo del datore di lavoro), possono iscriversi al Fondo anche:
– i collaboratori fissi (art. 2 CCNL), i corrispondenti (art. 12 CCNL), i praticanti (art. 35 CCNL), i pubblicisti (art. 36 CCNL);
– i giornalisti, professionisti o pubblicisti, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscano per tale attività un compenso annuo non inferiore a € 3.000,00, mediante contribuzione a loro carico;
– i dipendenti non giornalisti della FNSI (fonte istitutiva), delle relative associazioni territoriali di stampa, del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, nonché dell’ente gestore la previdenza obbligatoria di categoria (INPGI) e dell’ente gestore l’assistenza sanitaria integrativa (Casagit);
– i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.
No, non comporta nessuna quota associativa.
Il Fondo Giornalisti offre la possibilità all’iscritto di costituire una pensione aggiuntiva a quella di base erogata dall’Inpgi. Inoltre l’adesione esplicita del lavoratore comporta: per tutti coloro che hanno diritto ad iscriversi al Fondo, la deducibilità dal reddito fino al valore di € 5.164,57 dei contributi versati nell’anno (dall’azienda e dall’iscritto). Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di Tfr. Il risparmio fiscale viene riconosciuto al lavoratore direttamente in busta paga a vantaggio dei giornalisti professionisti con contratto di lavoro dipendente, dei direttori, dei vice direttori e dei condirettori, l’obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo contrattualmente previsto (che non spetta però a chi conferisce al Fondo solo il Tfr esplicitamente o tacitamente).
I “vecchi iscritti” sono tutti quei giornalisti (professionisti, praticanti e pubblicisti) per i quali siano stati versati contributi al Fondo Giornalisti a loro nome sino al 27 aprile 1993.
Mentre i “nuovi iscritti” sono tutti quei giornalisti professionisti che abbiano iniziato il rapporto di lavoro successivamente al 27 aprile 1993 e abbiano in corso un rapporto di lavoro giornalistico di tipo subordinato ai sensi del CCNL.
Per i “vecchi iscritti” l’adesione al Fondo Giornalisti è automatica e obbligatoria, derivando dall’applicazione del contratto nazionale.
Per i “nuovi iscritti” l’iscrizione al Fondo Giornalisti è libera e può essere effettuata in qualsiasi momento in presenza dei seguenti requisiti:
– avere in corso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1 del CCNL di categoria;
– essere professionisti o pubblicisti, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscano per tale attività un compenso annuo non inferiore a € 3.000,00;
– essere dipendenti non giornalisti della FNSI (fonte istitutiva), delle relative associazioni territoriali di stampa, del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, nonché dell’ente gestore la previdenza obbligatoria di categoria (INPGI) e dell’ente gestore l’assistenza sanitaria integrativa (Casagit);
– essere soggetto fiscalmente a carico di uno degli iscritti di cui sopra.
Prestazioni pensionistiche
Tutte le domande e risposte relative alle prestazioni pensionistiche.
Cessioni V dello stipendio
Tutte le domande e risposte relative alla cessione del V dello stipendio
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