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05 Gennaio 2024
Riscatto parziale
È possibile riscattare il proprio montante accumulato presso il Fondo:
A. il riscatto dell’80% o del 100% della posizione individuale maturata in caso di cessazione del rapporto di lavoro per:
- mobilità – licenziamento per giustificato motivo oggettivo – fallimento azienda;
- dimissioni volontarie – cambio contratto – promozione a dirigente – fine tempo determinato;
- licenziamento per giusta causa – raggiungimento età pensionabile (con meno di 5 anni di iscrizione al Fondo).
B. riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi – cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni – cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi – mobilità.
C. riscattare il 100% della posizione individuale maturata in caso di:
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo – cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi*.
*Tassazione separata per gli importi riferibili a prima del 2006, tassazione dal 15% al 9% per gli importi dal 2006 in poi.
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